Multe seriali: giudice di pace dà ragione ad Aduc. Valido solo il primo verbale in ordine di tempo

Firenze, un giudice di pace ha accolto un ricorso promosso dall’associazione di consumatori ADUC, contro le multe seriali da autovelox e ingressi in Ztl e corsie preferenziali mal segnalate, stabilendo che vanno annullati i verbali impugnati tranne “il primo in ordine di tempo”.

La questione inerente i continui tragitti compiendo la stessa trasgressione è emersa sul territorio fiorentino, con diverse polemiche, poiché il Comune, afferma ADUC, “commina, notificandole solo allo scadere del termine di legge di 90 giorni. Nel 2022 questo tipo di multe sono arrivate a più di 400mila persone, con un aumento del 620% rispetto ad un anno fa. La notifica dopo mesi dall’infrazione, seppur legittima, impedisce al conducente di rendersene conto tempestivamente e interrompere subito le infrazioni. Risultato: una caterva di multe da mandare sul lastrico persone e famiglie che nella maggior parte dei casi passavano e ripassavano da lì per andare al lavoro e che, se avvisati in tempo, mai avrebbero continuato a farlo”.

ADUC spiega che l'”errore di percezione da parte del conducente viene trasformato in sanzione complessiva che può arrivare a diverse migliaia di euro, con decine di punti decurtati dalla patente”. Inoltre, ha consigliato ai malcapitati di ricorrere al giudice di pace anche se non vi è una specifica norma del Codice della strada ma chiedendo in questi casi un giudizio di equità, “magari pagando una sola multa ed eventuali costi di notifica”.

Il giudice di pace Sonia Salerno di Firenze ha motivato le ragioni del ricorrente affermando in sentenza che “le infrazioni non sono state immediatamente contestate ed il ricorrente si è quindi reso conto di aver commesso una infrazione soltanto dopo aver ricevuto la notifica di tutte le infrazioni commesse nei mesi da gennaio a maggio 2022. Pertanto, seppure le notifiche siano state tempestive ai sensi dell’art. 201 C.d.s., in questo modo non è stata esercitata la funzione educativa della sanzione quanto piuttosto quella punitiva. Ne consegue che i verbali impugnati vadano annullati ad eccezione del primo in ordine di tempo, con condanna del ricorrente alle spese di notifica di tutti i verbali di accertamento”.

Coronavirus: l’interesse superiore e le limitazioni personali

Intervista di Domenico Guarino all’avvocato Fabio Clauser di Aduc

La tensione che si sta creando tra lo Stato di diritto e lo stato di eccezione a seguito dei provvedimenti di urgenza adottati in questi giorni sta generando una frizione rispetto ai diritti generali sanciti dalla Costituzione, come la libertà di circolazione e la libertà personale. “Questi gravi limiti trovano fondamento nello stato di emergenza che si basa sul principio solidaristico”.

Ascolta l’intervista

Sbaglia pulsante del parcheggio, le costa 1400 euro

E’ successo nel parcheggio sotterraneo della stazione Santa Maria Novella a una fiorentina disabile che avrebbe diritto al posteggio gratuito. Firenze Parcheggi, società partecipata che gestisce la struttura in questione, spiega che la donna avrebbe “sbagliato consapevolmente” la procedura di accesso ai posteggi riservati ai disabili.

”La signora ha premuto il pulsante sbagliato all’ingresso, e quindi deve pagare il prezzo pieno”, e pagarlo “all’istante o l’auto sarà trattenuta”. Sono le parole dell’ Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori (Aduc) a cui la signora si è rivolta per farsi risarcire i 1400 euro. E’ sempre Aduc a spiegare, questa volta con le parole del vicepresidente Pietro Moretti, che il fatto del parcheggio “è accaduto lo scorso ottobre, ma solo oggi la signora avrebbe deciso di renderlo pubblico” credendo che “sarebbe riuscita a ottenere il rimborso dalla società con un reclamo in cui spiegava l’accaduto. Ma non c’è stato nulla da fare”.

Al momento della presentazione del conto avrebbe “firmato un riconoscimento di debito – spiega ancora Moretti – con promessa di pagamento entro sette giorni”, non avendo a disposizione il denaro sufficiente per sbloccare l’auto al momento del ritorno dal viaggio. La richiesta di Aduc è quindi di ottenere un rimborso “se non da Firenze Parcheggi, quantomeno dal suo conducente, ossia il Comune di Firenze“ precisa il vicepresidente Moretti, preannunciando “le vie legali” nel caso la risposta fosse negativa anche da questo lato.

Secondo la versione di Firenze Parcheggi l’utente “si è recata personalmente negli uffici della società, ammettendo di aver sbagliato consapevolmente, bypassando la procedura di ingresso, riservata ai disabili, perché nella fretta temeva di perdere il treno”.
“Firenze Parcheggi – prosegue la società – si è comunque resa disponibile a trovare una soluzione, in accordo con la signora, che però dopo appena 2 giorni ha fatto pervenire una lettera di diffida da parte del suo legale. La comunicazione non ha avuto poi un seguito, in quanto la signora dopo qualche giorno, e succedeva a ottobre 2018, ha pagato, di sua iniziativa, l’intero importo, in un’unica soluzione”.
Inoltre, spiega Firenze Parcheggi, “la procedura di accesso alle strutture è semplice, ed è stata concordata con la consulta dei disabili del Comune”, “tanto che ad oggi solo lo 0,25% dell’utenza non la segue nel modo corretto” e “secondo la legge vigente, il diritto al parcheggio gratuito da parte dei portatori di handicap non è un diritto assoluto – spiega a conclusione la società -, ma determinato dalla disponibilità degli appositi stalli liberi presenti nella struttura (17), terminati i quali all’utente è richiesto comunque il regolare pagamento del ticket”.

Tar annulla zone rosse a Firenze: Camera penale, vince legalità

Il Tar della Toscana ha accolto oggi il ricorso contro le cosiddette ”zone rosse” istituite a Firenze con ordinanza della prefetta Laura Lega. E’ quanto afferma in una nota l’associazione di consumatori Aduc che ha promosso il ricorso, presentato dagli avvocati Cino Benelli, Adriano Saldarelli e Fabio Clauser per conto di un loro cliente sottomesso ai divieti istituiti dal provvedimento prefettizio.

Ora sono attese la sentenza e le motivazioni. Con le zone rosse la prefettura aveva previsto che in 17 aree della città fosse vietato stazionare “a soggetti che ne impediscano l’accessibilita’ e la fruizione con comportamenti incompatibili con la vocazione e la destinazione” delle stesse aree, venendo ritenuto responsabile di tali condotte i denunciati in materia di stupefacenti, reati contro la persona, per danneggiamento di beni o commercio abusivo.

“La decisione del Tar della Toscana rappresenta una vittoria della legalità costituzionale e dei fondamentali principi di libertà propri di ogni ordinamento liberal-democratico, su un provvedimento fortemente illegittimo, in grado di comprimere gravemente la libertà personale di numerosi cittadini (italiani e non)”. Così il presidente della Camera penale di Firenze, Luca Bisori, commenta l’accoglimento del ricorso.

“Il Tar ha accolto il ricorso contro l”ordinanza ”zone rosse”, promosso con una iniziativa ”pilota”” e a cui “aveva aderito, con intervento ”ad adiuvandum”, la Camera Penale fiorentina, patrocinata dagli avvocati Piermatteo Lucibello e Gaetano Viciconte, che avevano insistito fieramente per l”accoglimento del ricorso medesimo discutendo la causa dinanzi al Tar all”udienza del 23 maggio scorso”. “Sono le motivazioni che attendevamo”, hanno commentato subito dopo aver visionato la sentenza gli avvocati Fabio Clauser, Adriano Saldarelli e Cino Benelli che hanno curato il ricorso del cittadino, iniziativa promossa con l’associazione di consumatori Aduc.

Regalo difettoso? Aduc: Legge e cortesia ci tutelano

Se qualcuno dei regali ricevuti per Natale presentasse dei difetti, od il regalo non risultasse gradito per tanti motivi, incluse per esempio le taglie, secondo Aduc, “Legge e cortesia dei commercianti ci tutelano in merito”.

A norma di legge, si legge in un comunicato di Aduc, se il regalo presenta dei difetti di conformità, cioè non è come dovrebbe essere, non per le proprie aspettative, ma per come era pubblicizzato e/o come indicato nella confezione, si ha diritto a riparazione, sostituzione o resa dei soldi.

La riparazione, ovviamente, solo nel caso in cui ne valga tecnicamente la pena per riavere in qualche modo un oggetto sempre nuovo.

Bisogna rivolgersi al commerciante presso cui si è fatto l’acquisto (anche se al di fuori dei confini nazionali) sia esso il negozio per strada che quello online, prima bonariamente (mail, WhatsApp o altri sistemi veloci di comunicazione) e, in mancanza di riscontro, tramite una diffida con una raccomandata A/R.

Le spese per le spedizioni se online, sono a carico del commerciante. Nel negozio per strada, invece, occorre ritornare a proprie spese nello stesso negozio, indipendentemente da dove si abita.

Ma anche per la cortesia dei commercianti è diffusa l’abitudine di questi ultimi di essere disponibili al cambio del prodotto per questioni di taglia e/o gusto.

Non c’è un obbligo di legge perché’ lo facciano, e le eventuali spese, se non ci sono indicazioni diverse, sono a carico dell’acquirente.

Ogni commerciante ha i suoi metodi, ed è a questi che occorre conformarsi. Se non è stata chiesta al momento dell’acquisto la possibilità di fruirne, provare successivamente è consigliabile. Anche in questo caso, il rispetto degli accordi può essere intimato tramite una raccomandata A/R di diffida.

Se le cose dovessero andare male (nel primo caso per non rispetto della legge, nel secondo per non rispetto degli accordi), e la diffida non avesse dato nessun risultato, occorrerà rivolgersi al giudice di pace della propria città.

Questo tipo di giustizia funziona veloce e benino quando il commerciante e’ italiano o della Unione Europea, mentre ci possono essere problemi quando è extracomunitario, perché’ pur a sentenza favorevole del giudice ci possono essere difficoltà per far valere la sentenza sul territorio straniero.

Aduc ha un servizio di consulenza in funzione nei giorni feriali per telefono e nelle proprie sedi, per mail 24 ore su 24 con tempi di risposta veloci:

Nel caso di commerciante con sede in un Paese dell’Ue, ci si rivolge sempre al giudice di pace, ma chiedendo l’attivazione di una speciale procedura transfrontaliera comunitaria per cause di modesta entità (massimo 2.000 euro).

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