Gio 28 Mar 2024

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Multe seriali: giudice di pace dà ragione ad Aduc. Valido solo il primo verbale in ordine di tempo

Firenze, un giudice di pace ha accolto un ricorso promosso dall’associazione di consumatori ADUC, contro le multe seriali da autovelox e ingressi in Ztl e corsie preferenziali mal segnalate, stabilendo che vanno annullati i verbali impugnati tranne “il primo in ordine di tempo”.

La questione inerente i continui tragitti compiendo la stessa trasgressione è emersa sul territorio fiorentino, con diverse polemiche, poiché il Comune, afferma ADUC, “commina, notificandole solo allo scadere del termine di legge di 90 giorni. Nel 2022 questo tipo di multe sono arrivate a più di 400mila persone, con un aumento del 620% rispetto ad un anno fa. La notifica dopo mesi dall’infrazione, seppur legittima, impedisce al conducente di rendersene conto tempestivamente e interrompere subito le infrazioni. Risultato: una caterva di multe da mandare sul lastrico persone e famiglie che nella maggior parte dei casi passavano e ripassavano da lì per andare al lavoro e che, se avvisati in tempo, mai avrebbero continuato a farlo”.

ADUC spiega che l'”errore di percezione da parte del conducente viene trasformato in sanzione complessiva che può arrivare a diverse migliaia di euro, con decine di punti decurtati dalla patente”. Inoltre, ha consigliato ai malcapitati di ricorrere al giudice di pace anche se non vi è una specifica norma del Codice della strada ma chiedendo in questi casi un giudizio di equità, “magari pagando una sola multa ed eventuali costi di notifica”.

Il giudice di pace Sonia Salerno di Firenze ha motivato le ragioni del ricorrente affermando in sentenza che “le infrazioni non sono state immediatamente contestate ed il ricorrente si è quindi reso conto di aver commesso una infrazione soltanto dopo aver ricevuto la notifica di tutte le infrazioni commesse nei mesi da gennaio a maggio 2022. Pertanto, seppure le notifiche siano state tempestive ai sensi dell’art. 201 C.d.s., in questo modo non è stata esercitata la funzione educativa della sanzione quanto piuttosto quella punitiva. Ne consegue che i verbali impugnati vadano annullati ad eccezione del primo in ordine di tempo, con condanna del ricorrente alle spese di notifica di tutti i verbali di accertamento”.

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