La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 1 della legge 30/2025 della Regione Toscana che introduceva un criterio premiale di salario minimo orario di 9 euro nei contratti pubblici regionali.
La sentenza della corte Costituzionale accoglie il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri per violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato sulla tutela della concorrenza. La norma prevedeva che i bandi della Regione, dei suoi enti strumentali e delle Aziende sanitarie dovessero inserire quale criterio qualitativo premiale l’applicazione di un trattamento economico minimo non inferiore a 9 euro lordi.
La Corte Costituzionale ha ritenuto che l’introduzione di tali criterio, con particolare riguardo agli affidamenti ad alta intensità di manodopera, incida direttamente sull’esito delle gare e sulla scelta degli operatori economici, determinando una potenziale restrizione del mercato.
All’atto della costituzione in giudizio difronte alla Corte Costituzionale il presidente della giunta regionale Toscana Eugenio Giani dichiarava “La posizione del Governo rispetto alla nostra legge è ideologica e a questa scelta dell’Esecutivo nazionale noi rispondiamo con un atto dovuto, non solo istituzionale, ma di civiltà”.
La legge, la numero 30 del 18 giugno 2025, ha introdotto, nelle gare regionali ad alta intensità di manodopera basate sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, un criterio premiale per le aziende che applicano un salario minimo orario non inferiore a 9 euro lordi.

