Gio 25 Apr 2024

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Licenziato per reclamo, l’azienda deve risarcirlo

E’ bastato il reclamo di un cliente per licenziare un dipendente della catena Mediaworld. L’uomo, sostenuto dal sindacato Filcams Cgil, ha fatto ricorso al il tribunale del lavoro di Firenze. La sentenza ha rilevato la natura sproporzionata del provvedimento. Condannata l’azienda a pagare un risarcimento. Dichiarato nullo anche il licenziamento della docente della scuola privata Lorenzo de’ Medici per aver svolto attività sindacale al suo interno.

Il dipendente era stato licenziato in tronco dall’azienda dopo oltre 10 anni di servizio senza che abbia mai ricevuto alcuna contestazione in nessuna forma. La vicenda è stata resa nota dalla stessa Filcams Cgil ritenendo che la “sentenza rappresenti un messaggio per tutti i lavoratori della multinazionale che, da anni, vivono condizioni di tensione e incertezza. Rappresenta anche un messaggio a MediaWorld che, nei prossimi mesi, dovrà riflettere sul proprio operato e sulla logica di alcune scelte”.
Il sindacato Flc Cgil ha reso noto inoltre l’esito positivo di un’altra causa di lavoro in cui il tribunale di Firenze ha annullato il licenziamento di un docente della scuola privata Lorenzo de’ Medici (Firenze), perché aveva svolto attività sindacale dentro l’istituto. Il tribunale ha annullato il provvedimento dell’istituto condannandolo alla sua reintegrazione nel ruolo.
Gli avvocati del lavoratore, Massimo Capialbi e Arnaldo Dettori, hanno chiesto inoltre al giudice di accertare la natura discriminatoria e ritorsiva del licenziamento. L’azienda aveva contestato al docente di aver inviato ai colleghi, sulle loro caselle di posta elettronica aziendale, l’invito a partecipare ad un’indagine promossa anche da Flc Cgil per approfondire le condizioni lavorative nei programmi Study Abroad a Firenze e in Toscana. Il tribunale ha  condannato la scuola privata a reintegrare il lavoratore, a risarcire il danno da mancata retribuzione e a sostenere le spese della lite.
ll sindacato rende noto che la sentenza rileva “come la comunicazione su temi sindacali e di lavoro tra colleghi non necessiti di alcuna autorizzazione da parte né del datore di lavoro né dei colleghi. Il licenziamento è quindi giudicato discriminatorio perché comminato per punire il lavoratore per aver svolto attività sindacale in azienda. La valutazione è rafforzata dal fatto che la scuola privata, per contrastare l’attività sindacale, aveva sottoposto a provvedimento disciplinare tutti i colleghi dello stesso dipartimento del lavoratore illegittimamente licenziato”.

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