“Appare ovvio che all’epoca dell’esame del procedimento in questione (2020) da parte della commissione del paesaggio, il procedimento seguito è stato quello al tempo vigente, che prevede un parere obbligatorio e vincolante della soprintendenza e a monte un parere obbligatorio ma solo consultivo della commissione del paesaggio”. Così il Comune di Firenze
“La ricostruzione fatta nell’articolo sulle procedure tenute e sull’iter di approvazione del progetto è completamente errata. L’ex funzionaria racconta di iter procedurale superato, non più vigente, non applicabile alla procedura ‘de quo’, in quanto riferito ad una disciplina transitoria rimasta in vigore fino al 31/12/2009. Quindi appare ovvio che all’epoca dell’esame del procedimento in questione (2020) da parte della commissione del paesaggio, il procedimento seguito è stato quello al tempo vigente, che prevede un parere obbligatorio e vincolante della soprintendenza e a monte un parere obbligatorio ma solo consultivo della commissione del paesaggio”. Così il Comune di Firenze.
“Si ricorda ancora – prosegue l’Amministrazione in una nota – che il piano attuativo prima della sua approvazione nel 2018 è stato oggetto di esame della conferenza paesaggistica di cui all’art.23 del Pit Ppr costituita da Comune di Firenze, Soprintendenza e Regione Toscana i cui esiti sono contenuti nel piano attuativo stesso”. Inoltre “per ciò che concerne la ricostruzione della procedura di vendita dell’ex teatro Comunale si precisa che quanto esposto non corrisponde in alcun modo al vero. Infatti, l’alienazione dell’immobile, già inserita nel Piano delle alienazioni, è avvenuta nel dicembre 2013 a favore del ‘Fondo investimenti per la valorizzazione – Plus’, gestito dalla Cdp Investimenti Sgr Spa, determinando per l’Amministrazione comunale un’entrata integralmente destinata a spese di investimento, che niente hanno avuto, nè potevano avere, a che fare con l’attività di gestione della Fondazione del Maggio. Il piano attuativo è stato approvato a ben sei anni di distanza dalla vendita dell’immobile”.