Rigassificatore Piombino: comune si arrende: non presenterà ricorso a CdS

Il Tar del Lazio avevo bocciato il ricorso presentato dall’amministrazione comunale contro la decisione di installare il rigassificatore a Piombino. Ieri sono scaduti i termini per l’eventuale ricorso al Consiglio di Stato. Il sindaco di Piombino: “abbiamo ritenuto che la chance di successo di fronte al Consiglio di Stato fossero particolarmente basse “

Lo scorso 23 gennaio, il Tar del Lazio avevo bocciato il ricorso presentato dall’amministrazione comunale contro la decisione di installare il rigassificatore che si trova nel porto cittadino da circa un anno. Ieri sono scaduti i termini per l’eventuale ricorso al Consiglio di Stato. Il Comune di Piombino non ha presentato ricorso: Il sindaco Francesco Ferrari, come riporta l’edizione odierna del Tirreno, ha deciso di interrompere la battaglia legale avviata contro l’iter autorizzativo che ha portato la nave Golar Tundra nella darsena nord del porto.

“Abbiamo ritenuto che la chance di successo di fronte al Consiglio di Stato fossero particolarmente basse – spiega Ferrari al Tirreno -, anche le tempistiche hanno giocato un ruolo: la decisione del Consiglio di Stato sarebbe arrivata, probabilmente, al termine dei tre anni di permanenza del rigassificatore nel nostro porto”. Bocciando il ricorso del Comune di Piombino, il Tar del Lazio lo aveva anche condannato a pagare 90mila euro di spese legali sostenute da Governo, Regione e Snam. La società Snam e il Governo, secondo quanto spiega il sindaco, hanno deciso di rinunciare alla richiesta delle spese e l’esecutivo sarebbe anche disponibile ad avviare un tavolo di confronto su interventi a favore della città.

“Il Comune di Piombino era stato condannato a pagare le spese legali e quindi non facendo ricorso” al Consiglio di Stato “pone le condizioni perché non vi sia alcun ulteriore strascico. E si afferma quello che ho sempre detto: che tutto il procedimento era fatto con la massima aderenza alla legalità”. Così il presidente della Toscana Eugenio Giani, commentando a decisione del Comune.

“Dopo aver avuto ragione in primo grado – ha poi aggiunto Giani – il fatto che non vi siano ricorsi in secondo grado per me rappresenta la conferma di aver fatto tutte le cose nel modo migliore. Ora c’è l’atto che come commissario avevo firmato, ovvero l’autorizzazione all’attività del rigassificatore per tre anni dietro compensazioni. A questo punto – ha continuato – io sono convinto che il Governo debba sedersi intorno a un tavolo per quelle dieci prescrizioni che avevo indicato, a cui se ne possono aggiungere altre. Io sono ben lieto che il Comune di Piombino da un atteggiamento di frontale opposizione possa ora adoperarsi perché possano arrivare delle compensazioni” per la città di Piombino”

Affettività in carcere, Corleone, ‘sentenza rivoluzionaria, fa cadere tabù’

‘Ora si approvi proposta di legge 1566 a prima firma Magi’ dice il coordinatore dei Garanti dei Detenuti. Con la sentenza n. 10 del 2024 depositata oggi, La Corte costituzionale, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18 dell’ordinamento penitenziario, nella parte in cui «non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa a svolgere i colloqui con il coniuge, la parte dell’unione civile o la persona con lei stabilmente convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia, quando, tenuto conto del suo comportamento in carcere, non ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell’ordine e della disciplina, né, riguardo all’imputato, ragioni giudiziarie».

“E’ una rivincita per noi e per Alessandro Margara che nel 2000 aveva inserito nel regolamento penitenziario questo diritto, poi cancellato dal Consiglio di Stato. Una sentenza che si potrebbe definire rivoluzionaria, perché fa cadere un tabù che durava da troppo tempo”. Così, in una nota, Franco Corleone, presidente del Comitato scientifico della Società della Ragione, ex sottosegretario alla Giustizia e già garante dei detenuti della Toscana, commenta la sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18 dell’ordinamento penitenziario nella parte che riguarda il diritto all’affettività. , precisa Corleone che all’epoca era sottosegretario con delega al carcere.

“Dobbiamo ringraziare il giudice Fabio Gianfilippi che ha consentito alla Corte di esprimere una sentenza coraggiosa – ha aggiunto -. Non ci sono dilazioni, il diritto è immediatamente esigibile. Compito di Governo, Parlamento, amministrazione penitenziaria e magistratura è ora di dare attuazione all’indirizzo della Corte”. P

Per Corleone “saggezza vorrebbe che la proposta di legge 1566, elaborata dalla Società della Ragione e a prima firma dell’on.Magi, sia immediatamente discussa e approvata”. Secondo Sarah Grieco, segretaria della Società della Ragione, “è una grande vittoria per noi che dicembre scorso abbiamo promosso un appello, sottoscritto da oltre 200 fra giuristi e personalità della società civile. Così – conclude Grieco – finalmente il nostro paese si allinea alla stragrande maggioranza degli ordinamenti europei che garantiscono il diritto delle persone detenute in carcere  a coltivare gli affetti, che sono parte fondamentale del percorso di reinserimento nella società”.

Parco eolico Villore, Italia Nostra-Cai: “battaglia legale non è finita”

“Esistono solide ragioni per appellarsi contro queste sentenze al Consiglio di Stato, e proseguire con una serie di altre azioni” annunciano, in una nota congiunta, Italia nostra e Cai di Firenze, in merito alla realizzazione dell’impianto eolico di Monte Giogo di Villore e Corella in Mugello (Firenze)

“Esistono solide ragioni per appellarsi contro queste sentenze al Consiglio di Stato, e proseguire con una serie di altre azioni” pertanto “la battaglia legale non finisce qui” . Lo annunciano, in una nota congiunta, Italia nostra e Cai di Firenze, in merito alla realizzazione dell’impianto eolico di Monte Giogo di Villore e Corella in Mugello (Firenze).

il 10 gennaio scorso il Tar della Toscana ha respinto il ricorso presentato da Italia Nostra  ambientalista e dal Club alpino italiano, “sostenuti da comitati e cittadini”. Nella stessa nota, firmata anche dall’associazione Dicomanocheverrà, Atto Primo Salute Ambiente Cultura Odv e Comitato per la tutela del crinale mugellano, si segnala poi “come i lavori dell’impianto siano stati interrotti, in regime di autotutela” per accertamenti in corso inerenti “la gestione delle rocce da scavo”.

Il riferimento, secondo quanto poi appreso, sarebbe a un controllo dei carabinieri forestali sulla ditta che si occupa in appalto del trasporto delle rocce di scavo e che avrebbe portato a una segnalazione per smaltimento illecito di rifiuti: non avrebbe avuto l’autorizzazione al trasporto degli stessi. In base a quanto prevede la normativa in materia, se l’imprenditore dimostra poi lo smaltimento lecito, il reato decade e tutto si risolve con una sanzione pecuniaria.

Riguardo alla sentenza del Tar Italia nostra e CAI spiegano: “Sapevamo fin dall’inizio che il Tar non ha potere di rivedere gli aspetti puramente tecnici e discrezionali degli Enti autorizzatori ma speravamo che da parte” dei giudici amministrativi “ci fosse maggiore sensibilità nel rilevare determinate forzature e omissioni”.

La sentenza, si spiega, ha respinto il ricorso – venti gli aspetti contestati del decreto autorizzativo -, “evitando del tutto le questioni di merito e dichiarando il ricorso a priori improcedibile per essere stato presentato in un momento in cui il decreto autorizzativo era sospeso nella sua efficacia”. Tra le questioni sollevate, si spiega, il fatto che “”manca l’autorizzazione sismica, mancano le indagini geognostiche sulle strade e siamo ancora in attesa del progetto esecutivo. Per questo riteniamo che non possa considerarsi chiusa la questione”.

Franchi: Tar respinge ricorso Comune Firenze su fondi PNRR

Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso del Comune di Firenze contro il decreto di definanziamento deciso dal governo relativo ai 55 milioni di euro per la riqualificazione dello stadio Artemio Franchi. Il comune di Firenze ha annunciato ricorso al Consiglio di Stato

È quanto riporta in una nota il Comune di Firenze che ha annunciato ricorso al Consiglio di Stato manifestando “stupore per la decisione”. Si tratta dei fondi del Pnrr che inizialmente erano stati concessi e, in un secondo momento, negati.

In una nota il Comune si dice “convinto ancor di più delle proprie ragioni e dell’ingiusto e immotivato danno alla Città e all’area metropolitana di Firenze, anche considerando il diverso trattamento riservato dal governo ad altre amministrazioni come quella di Venezia”, il cui progetto del Bosco dello Sport è stato finanziato integralmente. “Resta in ogni caso la disponibilità del Comune e della Città metropolitana – viene spiegato dall’amministrazione – a collaborare con i ministeri competenti per una soluzione condivisa nell’interesse della città, come sempre affermato e dimostrato anche con atti formali ai quali tuttavia fino ad ora non sono mai arrivati riscontri”.

Sul progetto del Franchi erano stati destinati dallo Stato oltre 190 milioni, anche con finanziamenti europei. Ad oggi 151 milioni sono previsti nel quadro economico della gara per la riqualificazione dell’impianto sportivo mentre 55 milioni, in un primo momento accordati, sono appunto stati definanziati. I 55 milioni definanziati non sono previsti nella gara attuale per la progettazione esecutiva del Franchi ma solo come opzione successiva: se Palazzo Vecchio riuscirà a trovare lo stesso quelle risorse il vincitore della gara avrà automaticamente un affidamento integrativo.

Con un primo motivo di ricorso, il Comune di Firenze chiedeva l’annullamento del Dm ritenendolo privo di motivazione. Il Tar, però, ha ritenuto che la censura debba essere disattesa. “L’ente ricorrente – si legge nella sentenza – è stato notiziato, sin dall’avvio delle interlocuzioni tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Commissione europea, delle criticità insorte circa l’ammissibilità dell’intervento di ristrutturazione dello Stadio Artemio Franchi di Firenze”; ecco perché “il provvedimento amministrativo impugnato è sufficientemente motivato”. Quanto al definanziamento disposto con il decreto contestato, lo stesso per i giudici “è la conseguenza di una serie di interlocuzioni tra i Ministeri competenti e la Commissione europea, che si sono rapidamente svolte nell’intento di valutare se l’opera presentata dal Comune potesse rientrare tra quelle ammissibili a finanziamento”.

In più, “la Commissione europea ha, allo stato degli atti, escluso l’ammissibilità a finanziamento sulle risorse Pnrr del progetto presentato dal Comune di Firenze non avendo ravvisato che vi fosse coerenza tra gli obiettivi perseguiti e le finalità di coesione sociale che, invece, caratterizzano la misura in parola. Pertanto, diversamente da quanto sostenuto dall’ente ricorrente, il decreto impugnato non è affetto da eccesso di potere, sotto il profilo dell’illogicità manifesta, arbitrarietà e contraddittorietà, poiché è stato frutto delle osservazioni contrarie della Commissione, che non ha condiviso né ritenuto sufficienti i chiarimenti forniti”. Con riferimento al motivo di ricorso secondo il quale “il Ministero dell’Interno non poteva, con proprio decreto, azzerare il finanziamento per l’intervento dello Stadio Artemio Franchi”, il Tar ha ritenuto il vizio d’incompetenza sollevato “insussistente”. Respinti i motivi di ricorso di tipo procedurale e la domanda di risarcimento dei danni, quanto al ritenuto mancato bilanciamento tra i diversi interessi in gioco i giudici hanno rilevato che “l’obbligo di cooperazione che grava sugli Stati dell’ Ue e, di conseguenza, sulle pubbliche amministrazioni nazionali, si estende fino ad imporre l’annullamento in autotutela di provvedimenti amministrativi collidenti con le norme comunitarie, poiché, in presenza di tale illegittimità, il concreto ed attuale interesse pubblico al ritiro dell’atto amministrativo è da considerare non solo in re ipsa, ma anche prevalente sui contrapposti interessi privati alla conservazione dell’atto, nel nome della prevalenza dell’ordinamento comunitario sulle norme interne”.

🎧 Consiglio di Stato: nessuna evidenza a supporto chiusure, Scuole vanno aperte

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto dall’Avvocatura di Stato contro l’ordinanza del Tar Lazio n.1947/21 che disponeva l’illegittimità dei DPCM in base ai quali si era proceduto alla chiusura delle scuole, in quanto carente di motivazioni scientifiche

A darne notizia il Comitato Ri(n)corriamo la Scuola. “Siamo ancora increduli -dicono in un comunicato gli aderenti al comitato- il Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto dall’Avvocatura di Stato contro l’ordinanza del Tar Lazio n.1947/21 e ha confermato che abbiamo ragione: le scuole, di ogni ordine e grado devono riaprire tutte, indipendentemente dal colore assegnato a ciascuna regione!”

Di fatto, specifica il comitato “il Consiglio di Stato ha ribadito quanto già ampiamente indicato dal TAR Lazio (ordinanza n. 1947/2021) ovvero “(…) la non forte influenza delle attività di istruzione in presenza ai fini della diffusione del contagio, sicché non apparirebbe una razionale motivazione della priorità assegnata alla precauzione sanitaria a fronte della grave compressione del diritto alla istruzione, anch’esso costituzionalmente tutelato” Ed ancora ammonisce il Presidente del Consiglio dei Ministri, prossimo ad emanare un Decreto Legge che disciplinerà anche in materia di scuola sottolineando che: “l’ordinanza appellata riconduce entro il corretto parametro il potere-dovere del Giudice di assicurare che dette scelte siano adottate in modo trasparente e in coerenza con le risultanze dei dati scientifici, modificandole ovvero motivando con argomenti non contraddittori l’impatto della eventuale riapertura della istruzione in presenza sulla ulteriore diffusione del contagio”.

“Non potevamo sperare in un risultato migliore!” sottolinea il comitato in un comunicato. Ringraziando chi ha supportato la battaglia legale “giudici attenti ai principi della nostra Costituzione hanno tracciato la strada all’esecutivo. Ora la parola spetta al Governo: dovrà tener conto di queste importanti pronunce che evidenziano ancora una volta come il diritto all’istruzione sia un diritto costituzionalmente garantito al pari del diritto alla salute e che pertanto non può essere compresso!”

Regionali Toscana: Consiglio di Stato conferma, lista R.Salvini esclusa

A causa della possibile confusione degli elettori durante le votazioni con il leader della Lega, Matteo Salvini

Anche il Consiglio di Stato ha confermato l’esclusione di Roberto Salvini dalle elezioni
regionali a causa dei possibili rischi di confusione da parte degli elettori con il leader della Lega Matteo Salvini. La lista ‘Patto per la Toscana – Roberto Salvini presidente’ era stata
esclusa prima dalla Corte di appello di Firenze e poi dal Tar Toscana: contro queste decisioni, l’ex consigliere regionale Roberto Salvini aveva presentato ricorso anche al Consiglio di Stato.

‘La sentenza del Consiglio di Stato ha confermato la decisione del Tar – ha detto Roberto Salvini – siamo arrivati alla fine dell’iter, ci sono stati tutti i gradi di giudizio. Purtroppo
piccoli errori grafici e burocratici non ci hanno permesso di partecipare alle regionali in Toscana. D’ora in avanti ci sara’ tutta una serie di incontri per portare avanti progetti, magari anche con altri partiti, per le prossime elezioni amministrative e anche politiche nazionali’.

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