Il Tar della Toscana ha condannato il ministero della Giustizia a risarcire all’ex direttrice del carcere fiorentino di Sollicciano Antonella Tuoni 20.852 euro oltre alla rivalutazione e agli interessi, a titolo di danno per la sanzione disciplinare che le fu inflitta il 5 novembre 2024 e che fu poi annullata dagli stessi giudici amministrativi.
Alla direttrice Antonella Tuoni fu inflitta una sanzione disciplinare, con riduzione del quinto dello stipendio per sei mesi, per addebiti contestati per le gravi criticità strutturali e igienico-sanitarie nel penitenziario rilevate nel corso di due ispezioni nel 2024 e in base a un’ordinanza del magistrato di sorveglianza di Firenze. Nel maggio 2025 il Tar accolse però il ricorso presentato dai legali di Tuoni, annullando la sanzione e condannando il ministero alla restituzione delle somme trattenute alla dirigente, da febbraio 2025 nominata alla guida del carcere di Arezzo dopo che non le era stato rinnovato l’incarico a Sollicciano. I giudici avevano poi disposto una consulenza tecnica per calcolare il risarcimento del danno: la decisione in merito è appunto arrivata nei giorni scorsi.
L’amministrazione giudiziaria, così sempre la decisione del Tar depositata giorni fa, è stata condannata anche a pagare 5.000 euro di spese di lite e 3.600 per la consulenza tecnica d’ufficio. Disposta poi la cancellazione “delle frasi sconvenienti riguardanti” la ricorrente contenute nelle memoria dell’Amministrazione resistente”.
Riguardo alla motivazione sull’annullamento della sanzione, il Tar aveva ritenuto fondate le “censure di difetto di istruttoria e di insufficienza di motivazione” del provvedimento contestate dai legali della ex Direttrice “dal momento che, a fronte delle giustificazioni formulate dall’incolpata, gli atti conclusivi del procedimento disciplinare non distinguono adeguatamente tra le criticità che, necessitando interventi di manutenzione straordinaria, esulavano dalla sfera di competenza e di responsabilità dell’incolpata, e quelle che, invece, avrebbero potuto essere risolte attraverso interventi di manutenzione ordinaria o misure di organizzazione e gestione del personale e non motivano in ordine alle difese dell’interessata relative alla mancanza delle risorse umane e finanziarie necessarie” per eseguire i lavori

