Gio 10 Ott 2024
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ToscanaCovid-19Decreto del presidente Consiglio in versione definitiva

Decreto del presidente Consiglio in versione definitiva

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato iun nuovo decreto recante ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale.

“Adesso il decreto del presidente del Consiglio è stato elaborato nella sua versione definitiva – ha annunciato il premier Giuseppe Conte – sono pervenute le osservazioni delle regioni e tra qualche ora sarà pubblicato in Gazzetta ufficiale e sarà vigente”.

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il nuovo Dpcm recante ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale.

“Adesso il decreto del presidente del Consiglio è stato elaborato nella sua versione definitiva – ha annunciato il premier Giuseppe Conte – sono pervenute le osservazioni delle regioni e tra qualche ora sarà pubblicato in Gazzetta ufficiale e sarà vigente”.

Il decreto è composto di 5 articoli:

ART.1 – Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia, che, anche se il termine non viene usato, costituiscono la Nuova Zona Rossa:
– evitare ogni spostamento delle persone in entrata e uscita. In caso di infezioni respiratorie e e febbre (superiore a 37.5°) è «fortemente raccomandato» di restare a casa e limitare i contatti;
–  divieto assoluto di mobilità per le persone in quarantena;
– sospensione eventi e competizioni sportive non a  porte chiuse;
– chiusura impianti di sci;
– sospensione di tutte le manifestazioni in luogo pubblico o privato, dalla cultura allo sport, dalle attività religiose alle fiere;
– chiusura cinema, teatri, pub, sale scommesse, discoteche;
– chiusura scuole e università,
– sospensione cerimonie religiose, accesso alle chiese solo con distanza di un metro fra i fedeli;
– sospensione  concorsi pubblici ad eccezione di quelli legati alle professioni mediche e alla protezione civile;
– attività di ristorazione e bar consentite dalle 6 alle 18 nel rispetto della regola della distanza di almeno un metro fra le persone;
– attività commerciali consentire con accessi contingentati e distanza interpersonale di almeno un metro;
– chiusura centri commerciali e grande e media distribuzione nelle giornate festive e prefestive;
– chiusura palestra, centri sportivi, piscine, centri benessere e centri termali, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
– sospensione di congedi ordinari per il personale medico e sanitario.

ART.2 – Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del coronavirus applicabili quindi anche nell’Area Metropolitana di Firenze:
– sospensione manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura, compresi quelli cinematografici;
– sospensione delle attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche o locali assimilati;
– chiusura musei e istituti di cultura;
– attività di ristorazione e bar con distanza interpersonale di almeno un metro;
– nelle attività commerciali contingentamento degli accessi, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
– sospensione eventi e competizioni sportivi non a porte chiuse;
– sospensione attività attività didattiche e formative nelle scuole e negli istituti di ogni ordine e grado, gite scolastiche, iniziative di scambio culturale;
– apertura dei luoghi di culto nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro; sono sospese le cerimonie civili e religiose, compresi i funerali;
– divieto per gli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa;
– accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, Rsa, hospice, strutture riabilitative e residenziali per anziani limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura;
– applicazione del lavoro agile anche in assenza degli accordi individuali previsti per legge;
– colloqui negli istituti di pena solo in modalità telefonica o video;
– divieto assoluto di mobilità dall’abitazione o dimora per le persone in quarantena;
– sospensione  congressi, riunioni, meeting e eventi sociali in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità;

ART.3 – Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale

ART.4 – Monitoraggio delle misure

ART. 5 – Disposizioni finali, tra le quali vi è la data di entrata in vigore dell’8 marzo 2020 e, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, la data del 3 aprile 2020 in cui il decreto cessa di avere effetto.

Segue poi un allegato al decreto in cui vengono ripetute le misure igienico-sanitarie:

        1. a) Iavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
        2. b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
        3. c) evitare abbracci e strette di mano;
        4. d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
        5. e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
        6. f) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;
        7. g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
        8. h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
        9. i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
        10. I) pulire Ie superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
        11. m)usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

Il testo del decreto:

 

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