Gio 25 Apr 2024

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Rigettato il ricorso del governo sulla legge toscana sulla geotermia

Firenze, sono state ritenute non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti della legge regionale 73/2020, che contiene la disciplina delle aree non idonee per l’installazione di impianti di produzione di energia geotermica. La Corte Costituzionale, con la sentenza 11/2022, ha rigettato il ricorso del governo sulla legge toscana sulla geotermia. Soddisfatto il commento dell’assessora all’ambiente Monia Monni.

“Si tratta di un risultato importante – ha detto Monni commentando la notizia del rigetto del ricorso -, per il quale rivolgo un particolare ringraziamento alla nostra Avvocatura per il lavoro svolto, che rafforza la scelta operata dal Consiglio regionale nella precedente legislatura. Continuiamo a sostenere che lo sviluppo della geotermia rappresenta un asset fondamentale e strategico per la transizione energetica della Toscana, ma che uno sviluppo sostenibile deve contemperare l’esigenza di incremento delle rinnovabili con la tutela dell’ambiente e del paesaggio”.

La Corte nella recente sentenza ha affermato che la disposizione impugnata dal Governo “costituisce una norma di salvaguardia ambientale, volta a regolare il periodo che va dall’adozione della modifica del PAER (Piano Ambientale ed Energetico Regionale) alle sua approvazione”. E ancora ha precisato che “in tale contesto la finalità perseguita dal legislatore regionale è quella di evitare che la non ancora intervenuta conclusione del procedimento amministrativo concernente l’individuazione delle aree ‘non idonee’, possa consentire ai proprietari dei luoghi interessati di realizzare nuove installazioni di impianti, in tal modo eludendo, nelle more della conclusione del procedimento di approvazione, la stessa individuazione di quelle aree in via amministrativa”.

“Nel ricordare il contributo che l’allora capogruppo Marras diede nella redazione della legge – ha concluso l’assessora -, sottolineo come la sentenza confermi la validità di una scelta che ha saputo tenere in equilibrio la necessità, tutelata dalla legge nazionale, di consentire la ricerca, con quella di governare lo sviluppo delle nuove installazioni, tenendo conto delle scelte dei territori e decidendo dove le coltivazioni sono coerenti con gli obiettivi di sviluppo delle amministrazioni locali e compatibili con le esigenze pubbliche e dove, invece, non lo sono”.

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