Gio 18 Apr 2024

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🎧 Covid, pass sanitario: “tanti limiti e molte criticita’”

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🎧 Covid, pass sanitario: "tanti limiti e molte criticita'"
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Nel nuovo decreto covid il governo ha inserito un ‘passaporto virale’ per muoversi tra le regioni di colore Arancione o Rosso. Per ottenerlo bisogna essere stati vaccinati contro il covid, aver contratto il virus, o aver fatto un tampone con esito negativo nelle precedenti 48h. Ne abbiamo parlato con l’avvocata ed esperta di diritti OLGA MILANESE

Sta facendo molto discutere la novità introdotta nell’ultimo decreto covid dal governo, ovvero un lasciapassare per entrare ed uscire dalle regioni in fascia arancione o rossa. per ottenerlo ci sono tre condizioni: essere stati vaccinati, aver contratto (e superato) il covid, oppure essersi sottoposto ad un tampone con esito negativo nelle precedenti 48 ore, non si sa se da rinnovare ogni 2 giorni.

“È chiaro che questo provvedimento difetta qualsiasi presupposto scientifico che potrebbe giustificare, in astratto, una limitazione del diritto alla libera circolazione sancito dall’art.16 Cost. Mentre sono di immediata evidenza gli effetti discriminatori che conseguirebbero all’istituzione di un pass idoneo a subordinare l’esercizio di alcune libertà fondamentali al possesso di un requisito sanitario (vaccino o immunità naturale) ovvero economico (rappresentato dai costi dei tamponi da effettuare per ogni spostamento/evento/attività, che possono divenire ingenti in special modo quando si parli di spostamenti e/o eventi che coinvolgono famiglie intere)” afferma l’avvocata Olga Milanese .

Per l’avvocata innanzitutto va specificato che “attualmente la campagna vaccinale in Italia va a rilento e riguarda, comunque, specifiche e limitate categorie di “accessibili” (anziani, fragili, personale sanitario, insegnanti, ecc…). Occorreranno mesi prima che siano vaccinabili le altre categorie di persone. In una realtà come questa, sono di immediata evidenza gli effetti discriminatori che conseguirebbero all’istituzione di un pass idoneo a subordinare l’esercizio di alcune libertà fondamentali al possesso di un requisito sanitario (vaccino o immunità naturale) ovvero economico (rappresentato dai costi dei tamponi da effettuare per ogni spostamento/evento/attività, che possono divenire ingenti in special modo quando si parli di spostamenti e/o eventi che coinvolgono famiglie intere)” .

“Parimenti -aggiunge Milanese-  sussiste una discriminazione sotto il profilo economico, in quanto risulta impedita o resa più difficile la libertà di movimento e/o di accesso ad eventi a tutti coloro che non hanno la disponibilità economica per sottoporsi ad un tampone in vista di ogni spostamento, con la conseguenza che verrebbero favorite le categorie più benestanti e privilegiate”.

Insomma “si verificherebbero inaccettabili disparità di trattamento tra cittadini sulla base di una condizione fisica (non di salute, si badi, perché parliamo di soggetti in linea di principio egualmente “sani”), di una libera e legittima scelta sanitaria o delle condizioni economiche di ciascuno, creando delle vere e proprie “caste” alle quali verrebbe garantito l’esercizio dei diritti inviolabili dell’uomo, di converso negati ai soggetti meno tutelati dall’ordinamento”.

Tra le norme costituzionali che risulterebbero indiscutibilmente violate con questa misura, secondo milanese, c’è l’art.16 della Costituzione che garantisce la libertà di circolazione e soggiorno sul territorio nazionale, già compressa per molti mesi e che rischia di non essere più totalmente ripristinata con l’istituzione del pass sanitario. Infatti, sottolinea l’avvocata “sebbene l’art.16 Cost. preveda la possibilità di imporre alcune limitazioni ove necessario per la tutela della salute pubblica – con la precisazione che comunque ogni limitazione ad una libertà dovrebbe essere proporzionata, necessaria e adeguata rispetto al fine e temporanea, mentre il pass sembrerebbe “cristallizzare” questa limitazione senza specifici limiti – tale giustificazione, come sopra rilevato, è del tutto mancante in questo caso poiché i presupposti su cui si basa il pass stesso – incapacità di trasmissione del virus da parte dei soggetti vaccinati, immunità di chi abbia contratto il covid 19 nei sei mesi precedenti e, infine, non contagiosità di chi abbia fatto un tampone risultato negativo nelle 48 ore precedenti – non sono al momento presupposti certi sotto il profilo scientifico”.

La misura che riguarda la guarigione da COVID-19 entro 6 mesi precedenti il pass “sembra anch’essa piuttosto forzata, considerato che non c’è ancora un dato definitivo sulla durata dell’immunità acquisita dopo un’infezione da Sars-Cov2, né la certezza che un guarito da covid-19 abbia un titolo anticorpale sufficiente a proteggere da reinfezione e dunque dalla susseguente capacità di trasmettere il virus”.

Deve, inoltre, considerarsi, dice Milanese “che la privazione del diritto di muoversi liberamente da un Comune o da una Regione all’altra è una disposizione fortemente restrittiva della libertà personale, assimilabile ad una misura detentiva (divieto o obbligo di dimora, art.283 cpp), sicché la sua previsione non solo sarebbe in contrasto con l’art.13 Cost. (inviolabilità della libertà personale), ma non potrebbe comunque essere disposta senza un motivato provvedimento dell’Autorità Giudiziaria”.

Il pass sanitario si porrebbe infine ” in contrasto anche con l’art. 3 della Costituzione che sancisce la pari dignità sociale e l’eguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge, imponendo alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impedendo il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione economica e sociale del Paese. In questo caso gli ostacoli ed i limiti sarebbero imposti proprio dallo Stato, anziché essere rimossi”.

In definitiva, conclude Mialnese “un provvedimento di legge di carattere sanitario che implichi misure discriminatorie, punitive per alcune categorie di cittadini e restrittive delle libertà personali degli stessi, non può che ritenersi costituzionalmente illegittimo sotto i vari profili sopra esaminati. Non può pertanto che auspicarsi un cambio di rotta sul pass vaccinale, onde evitare una ingiustificata violazione di libertà inalienabili dei cittadini che andrebbero tutelate dallo Stato e non illegittimamente represse e/o comunque gravemente ridotte”.

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