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Gio 19 Mar 2026
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ToscanaCronacaSuicidio assistito: tribunale di Pisa nega richiesta a paziente con catetere vescicale fisso

Suicidio assistito: tribunale di Pisa nega richiesta a paziente con catetere vescicale fisso

Il tribunale di Pisa il 9 marzo ha rigettato il reclamo di un paziente che chiedeva l’autorizzazione alla procedura di fine vita, di suicidio medicalmente assistito. Ma, nel caso specifico, l’unico trattamento sanitario costante è il catetere vescicale permanente, presidio non ritenuto sufficiente, secondo le indicazioni della Consulta, a far riconoscere il diritto al suicidio. La vicenda è riportata su La Nazione.

Fu la Corte Costituzionale con la sentenza del 2019 a stabilire i requisiti per l’accesso al suicidio assistito, tra cui “il trattamento di sostegno vitale”, rimosso il quale il paziente è destinato a morte certa. Nella vicenda di Pisa il paziente aveva avuto dal comitato etico parere positivo, ma poi un altro parere, negativo, dalla commissione medica proprio riguardo ai requisiti idonei. “Il quadro clinico del paziente, in particolare per quanto concerne l’unico trattamento sanitario costantemente in essere (ossia il catetere vescicale) – spiega il tribunale – non consente, allo stato, di ritenere integrata la condizione sub indicata dalla Corte Costituzionale”.

Durante la visita domiciliare la Commissione rilevava che il paziente, che pratica ossigenoterapia alcune ore al giorno, “presentava respiro spontaneo, era in grado di sostenere una conversazione prolungata, si alimenta con dieta omogenea”, “l’evacuazione intestinale è spontanea”. Invece “è portatore di catetere vescicale la cui eventuale rimozione non è suscettibile di determinare l’insorgenza della morte in un breve lasso di tempo”, in definitiva “non sussiste la dipendenza da trattamenti di sostegno vitale richiesta dalle pronunce della Corte costituzionale”. L’ordinanza del tribunale di Pisa ricorda che l’interruzione del trattamento di sostegno vitale deve causare la morte “in un lasso di tempo breve”Suicidio assistito:

Il tribunale, in 14 pagine di considerazioni, ricorda che la Consulta impone la presenza di un trattamento di sostegno “vitale”, richiesta che – commenta l’ordinanza – finisce “per precludere l’accesso a una fine dignitosa della propria esistenza a soggetti affetti da patologie irreversibili, caratterizzate da atroci e intollerabili sofferenze, con l’effetto di negare ciò che in un prossimo futuro sarà loro dovuto”.