Franchi: Tar respinge ricorso Comune Firenze su fondi PNRR

Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso del Comune di Firenze contro il decreto di definanziamento deciso dal governo relativo ai 55 milioni di euro per la riqualificazione dello stadio Artemio Franchi. Il comune di Firenze ha annunciato ricorso al Consiglio di Stato

È quanto riporta in una nota il Comune di Firenze che ha annunciato ricorso al Consiglio di Stato manifestando “stupore per la decisione”. Si tratta dei fondi del Pnrr che inizialmente erano stati concessi e, in un secondo momento, negati.

In una nota il Comune si dice “convinto ancor di più delle proprie ragioni e dell’ingiusto e immotivato danno alla Città e all’area metropolitana di Firenze, anche considerando il diverso trattamento riservato dal governo ad altre amministrazioni come quella di Venezia”, il cui progetto del Bosco dello Sport è stato finanziato integralmente. “Resta in ogni caso la disponibilità del Comune e della Città metropolitana – viene spiegato dall’amministrazione – a collaborare con i ministeri competenti per una soluzione condivisa nell’interesse della città, come sempre affermato e dimostrato anche con atti formali ai quali tuttavia fino ad ora non sono mai arrivati riscontri”.

Sul progetto del Franchi erano stati destinati dallo Stato oltre 190 milioni, anche con finanziamenti europei. Ad oggi 151 milioni sono previsti nel quadro economico della gara per la riqualificazione dell’impianto sportivo mentre 55 milioni, in un primo momento accordati, sono appunto stati definanziati. I 55 milioni definanziati non sono previsti nella gara attuale per la progettazione esecutiva del Franchi ma solo come opzione successiva: se Palazzo Vecchio riuscirà a trovare lo stesso quelle risorse il vincitore della gara avrà automaticamente un affidamento integrativo.

Con un primo motivo di ricorso, il Comune di Firenze chiedeva l’annullamento del Dm ritenendolo privo di motivazione. Il Tar, però, ha ritenuto che la censura debba essere disattesa. “L’ente ricorrente – si legge nella sentenza – è stato notiziato, sin dall’avvio delle interlocuzioni tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Commissione europea, delle criticità insorte circa l’ammissibilità dell’intervento di ristrutturazione dello Stadio Artemio Franchi di Firenze”; ecco perché “il provvedimento amministrativo impugnato è sufficientemente motivato”. Quanto al definanziamento disposto con il decreto contestato, lo stesso per i giudici “è la conseguenza di una serie di interlocuzioni tra i Ministeri competenti e la Commissione europea, che si sono rapidamente svolte nell’intento di valutare se l’opera presentata dal Comune potesse rientrare tra quelle ammissibili a finanziamento”.

In più, “la Commissione europea ha, allo stato degli atti, escluso l’ammissibilità a finanziamento sulle risorse Pnrr del progetto presentato dal Comune di Firenze non avendo ravvisato che vi fosse coerenza tra gli obiettivi perseguiti e le finalità di coesione sociale che, invece, caratterizzano la misura in parola. Pertanto, diversamente da quanto sostenuto dall’ente ricorrente, il decreto impugnato non è affetto da eccesso di potere, sotto il profilo dell’illogicità manifesta, arbitrarietà e contraddittorietà, poiché è stato frutto delle osservazioni contrarie della Commissione, che non ha condiviso né ritenuto sufficienti i chiarimenti forniti”. Con riferimento al motivo di ricorso secondo il quale “il Ministero dell’Interno non poteva, con proprio decreto, azzerare il finanziamento per l’intervento dello Stadio Artemio Franchi”, il Tar ha ritenuto il vizio d’incompetenza sollevato “insussistente”. Respinti i motivi di ricorso di tipo procedurale e la domanda di risarcimento dei danni, quanto al ritenuto mancato bilanciamento tra i diversi interessi in gioco i giudici hanno rilevato che “l’obbligo di cooperazione che grava sugli Stati dell’ Ue e, di conseguenza, sulle pubbliche amministrazioni nazionali, si estende fino ad imporre l’annullamento in autotutela di provvedimenti amministrativi collidenti con le norme comunitarie, poiché, in presenza di tale illegittimità, il concreto ed attuale interesse pubblico al ritiro dell’atto amministrativo è da considerare non solo in re ipsa, ma anche prevalente sui contrapposti interessi privati alla conservazione dell’atto, nel nome della prevalenza dell’ordinamento comunitario sulle norme interne”.

🎧 TAR Lazio conferma: da verbali CTS nessuna evidenza a supporto chiusura scuole

 Il TAR del Lazio  ha accolto la domanda cautelare formulata dai genitori fiorentini nel ricorso proposto contro la chiusura delle scuole e l’attivazione ingiustificata della Dad al 50%. Ascolta  in podcast la nostra intervista all’avv.ta Iris Vaiarini

Infatti il TAR ha riconosciuto fondate le ragioni dei ricorrenti fiorentini i quali hanno sostenuto e provato che “non esistono evidenze scientifiche solide e incontrovertibili circa il fatto che il contagio avvenuto in classe influisca sull’andamento generale del contagio, che l’aumento del contagio tra i soggetti in età scolastica sia legato all’apertura delle scuole, che la c.d. variante inglese si diffonda maggiormente nelle sole fasce d’età scolastiche”.

Anzi, ha precisato il TAR Lazio, “il DPCM impugnato richiama i verbali del Comitato Tecnico Scientifico nn. 157, 158, 159 e 160 nonché le osservazioni tecniche inviate il 27 febbraio 2021 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, e che peraltro dai predetti documenti non emergono indicazioni specifiche ostative alla riapertura delle scuole”

Per la seconda volta, dopo l’ordinanza TAR Lazio del 26.02.2021, risulta provato che la scuola non è il luogo privilegiato di contagio.

“Ora il Governo dovrà tener ben conto di quanto rilevato da TAR Lazio nei prossimi provvedimenti in materia di Scuola” si legge nel comunicato del comitato Ri(n)corriamo la Scuola

” E’ di nuovo una grande vittoria ottenuta da cittadini liberi contro un atto governativo, che ha privato i ragazzi del diritto costituzionale alla scuola senza alcun valido fondamento” prosegue il comunicato.

“E’ un successo non solo dei ricorrenti, ma soprattutto degli studenti, dei nostri ragazzi, perché pretendere il diritto ad una scuola aperta, efficiente e funzionante è il modo democratico e civile per eccellenza di pretendere un Paese migliore”.

E ancora “un grazie di cuore va nuovamente a tutti gli amici che hanno contribuito alla raccolta fondi su Splitted, a chi ci ha supportato con amicizia e incoraggiamenti, alla Rete Nazionale Scuola in Presenza con la quale stiamo portando avanti in tutta Italia la tutela del diritto all’istruzione in presenza e sicurezza per ogni scuola di ordine e grado e ai nostri legali Jacopo Michi, Federico Di Salvo e Francesco Gesess, che insieme a noi hanno creduto in questo percorso di civiltà e democrazia. Questo è un primo passo importante del cammino che abbiamo intrapreso e che intendiamo portare avanti con forza”.

Rigassificatore Rosignano, Tar: “Per revisione progetto serve la Via”

Il Tar del Lazio si è pronunciato sul progetto di “Revisione alla Variante Progetto Rosignano”. Secondo la sentenza deve essere sottoposto alla procedura di Valutazione d’impatto ambientale (Via). Accolto dunque parzialmente il ricorso proposto dal Wwf Italia.

I giudici del Tar del Lazio emanato la sentenza sul progetto di revisione del rigassificatore Rosignano. La prima contestazione riguardava il decreto del 18 novembre 2010 con il quali i Ministeri dell’Ambiente e dei Beni culturali avevano espresso un giudizio favorevole di compatibilità ambientale sul progetto. Quest’ultimo è proposto da Edison e riguarda la realizzazione di un rigassificatore di Gnl all’interno dell’area industriale dello stabilimento Solvay di Rosignano Marittimo. Successivamente, con motivi aggiunti, è stato impugnato il decreto con il quale nel luglio 2017 è stato escluso dalla procedura di Via il progetto di “Revisione alle Variante progetto Rosignano”.
Secondo il Tar “nessuno dei motivi dell’originario ricorso merita accoglimento”. Dunque la revisione alla variante del progetto Rosignano, secondo i giudici,  deve essere sottoposto alla procedura di valutazione dell’impatto ambientale.  Tale progetto si deve risolvere nella realizzazione del (solo) rigassificatore Gnl (senza la previsione degli interventi di delocalizzazione del terminale di Etilene e rinaturalizzazione della zona costiera di San Gaetano Vada) in una variazione delle caratteristiche e del funzionamento del progetto iniziale e dei relativi impianti, idonea a produrre effetti significativi sull’ambiente, diversamente da quanto ritenuto dal Ministero”.
In aggiunta, “costituisce principio pacifico che la rinnovazione del giudizio di compatibilità ambientale si imponga allorché le varianti progettuali determinino, come nel caso di specie, un intervento che determini un nuovo impatto ambientale importante, significativamente diverso da quello già esaminato”. Sulla base di queste motivazioni il decreto del Mattm 215/2017 ed il presupposto parere della Commissione Tecnica 2438/2017 devono essere annullati, si legge nella sentenza.
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