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Movida: giudice, locali non obbligati a impedire schiamazzi

 I gestori di locali notturni non hanno l’obbligo di impedire ai clienti di fare schiamazzi e rumori molesti che disturbino la quiete pubblica anche perché ciò compete alle forze dell’ordine.

Lo dicono, in buona sostanza, le motivazioni alla sentenza del 27 novembre 2017 con cui vennero assolti a Firenze, ‘perché il fatto non sussiste’, 19 gestori dei locali della cosiddetta movida  di via de’ Benci imputati dei rumori fatti all’esterno dei rispettivi locali da parte dei clienti. Secondo il giudice Giampaolo Boninsegna, che assolse tutti gli imputati del processo, “addebitare la condotta dei clienti ai gestori dei locali, quella tenuta all’esterno dei locali stessi, significherebbe riconoscere una posizione di garanzia in capo” ai gestori stessi “consistente nell’obbligo giuridico di impedire il reato altrui”.

Ma non c’è “alcuna fonte normativa che imponga un contegno siffatto, né potrebbe esserlo poiché in caso fosse previsto un obbligo corrispondente, il gestore, soggetto privato, sarebbe chiamato a sostituirsi all’autorità pubblica, monopolista esclusiva dell’uso della forza di coercizione in luogo pubblico, salvo eventuali eccezioni, che non ricorrono nella specie”. Quindi non c’è nessun “obbligo di intervento del gestore del locale” e manca “un nesso causale plausibilmente sostenibile tra la condotta del gestore e il fatto del cliente all’esterno del locale”.

el 2011, ricorda anche la sentenza, di cui ieri scadeva il termine per il deposito, i residenti di via de’ Benci fecero i primi esposti segnalando che tra i clienti, in parte ubriachi, “si verificavano schiamazzi, grida, risse e parapiglia, suono ingiustificato di campanelli delle case, distacco della luce dei contatori e uso degli androni dei condomini come bagni, danneggiamento di telecamere e auto in sosta, smercio di droga, aggressioni”. Situazione che “determinava una modifica delle abitudini di vita dei residenti, costretti a cambiare la dislocazione delle stanze da letto che affacciavano sulla via dei locali, apporre infissi antirumore, usare tappi per le orecchie per dormire”. Lo stesso “‘patto per la notte’ proposto dal Comune non può essere configurato come fonte di obblighi per i gestori tale da consentire l’individuazione di una loro posizione di garanzia” ossia “l’obbligo giuridico di impedire il fatto del cliente molesto” ma “è una mera dichiarazione di intenti” che “impegna le parti ad adottare contegni che buon senso e normativa vigente impongono già di per sé: invito ai clienti alla buona creanza e vigilanza della pubblica amministrazione”. Tuttavia il tribunale di Firenze ha separato i comportamenti illegali dei clienti dai doveri e dalle responsabilità dei gestori. “Dopo anni, alla fine, c’è stata una sentenza che ha accolto pienamente gli argomenti difensivi da noi proposti fin dalla fase cautelare, quando furono perfino sequestrati e poi dissequestrati alcuni locali – commentano i difensori di alcuni gestori, gli avvocati Fabio Generini e Francesco Stefani di Firenze – I titolari dei locali non sono tenuti dalla legge a far rispettare la quiete pubblica in strada. Questo è un compito della pubblica autorità”

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