Mer 24 Apr 2024

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Ordinanza Antitratta: ieri la venticinquesima denuncia

Continuano i controlli della Polizia Municipale per il rispetto dell’ordinanza del sindaco contro lo sfruttamento della prostituzione e la tratta delle donne. Collezionata la venticinquesima denuncia.

Nella Giornata di ieri gli interventi si sono concentrati nel Quartiere 5 e hanno portato a una nuova denuncia, la venticinquesima, a carico di un giovane che, poco dopo la mezzanotte e quindi già nella giornata di San Valentino, aveva fatto salire una  prostituta a bordo dell’auto intestata alla madre. Si tratta di un 23enne single di nazionalità albanese,  regolarmente residente in Toscana. Il giovane è stato fermato da una pattuglia in viale XI Agosto mentre si appartava con una prostituta e per lui è scattata la denuncia.

La giovane donna, una 25enne rumena, ha raccontato agli agenti che non era la prima volta che le capitava: qualche mese fa infatti la Polizia Municipale aveva interrotto la sua prestazione sul nascere. Complessivamente sono venticinque le persone denunciate dalla Polizia Municipale sulla base dell’articolo 650 del codice penale per violazione dell’ordinanza del sindaco che mira a contrastare lo sfruttamento e la tratta delle donne riducendo il numero dei potenziali clienti.

1 commento

  1. Affermo che, anche con le nuove disposizioni legislative, le Ordinanze Sindacali ed i Regolamenti di Polizia Urbana devono essere conformi ai principi generali dell’Ordinamento, secondo i quali la prostituzione su strada non può essere vietata in maniera vasta ed indeterminata. Di conseguenza, i relativi verbali di contravvenzione possono essere impugnati in un ricorso. In più per le medesime ragioni, i primi provvedimenti suddetti non possono essere emessi per problematiche permanenti ed i secondi non possono riguardare materie di sicurezza e/o ordine pubblico.
    P.S. I relativi soggetti possono essere sanzionati per evasione fiscale, anche per le tasse locali (art. 36 comma 34bis Legge 248/2006, come chiarificato dalla Cassazione con la Sentenza n. 10578/2011).

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