Gio 25 Apr 2024

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Rosatellum: 17 gennaio a Firenze prima udienza ricorso

Il tribunale di Firenze ha fissato per il 17 gennaio l’udienza per discutere un ricorso contro il Rosatellum bis presentato da Massimo Artini, deputato ex M5S ora in Alternativa Libera e firmato dall’avvocato Paolo Colasante.

A questo si aggiungono altri due ricorsi analoghi contro il Rosatellum, presentati a L’Aquila e a Roma da altri due esponenti di Alternativa Libera, Eleonora Bechis e Stefano Moretti.

Tutti i ricorrenti agiscono in qualità di elettori a tutela del proprio voto, ritenendo che alcune disposizioni della legge violino la Costituzione.L’obiettivo dell’azione, infatti, è quello di ottenere un rinvio alla Corte Costituzionale. Alla stesura ha lavorato come consulente il costituzionalista Enzo Di Salvatore. I ricorsi sono stati presentati il 20 dicembre con la richiesta di trattazione urgente.

L’iter di urgenza è richiesto, ovviamente, in vista dell’imminente scadenza elettorale fissata per il 4 marzo. Diversi i punti del Rosatellum contestati nei ricorsi per sospetta illegittimità, ritenendo che determinino una distorsione del risultato elettorale. Uno riguarda le soglie di sbarramento, perché dal momento che il nuovo sistema elettorale “non potenzia in nessun modo la governabilità, ma si ispira completamente al principio della rappresentatività (con una competizione ‘uno contro uno’ per i collegi uninominali e con una competizione proporzionale per i collegi plurinominali), non si comprende quale possa essere la ragione della previsione delle soglie di sbarramento, che per giunta, in alcuni casi, escludono forze politiche che abbiano ottenuto fino al 3% dei voti a livello nazionale (che, nel caso in cui votasse l’intero corpo elettorale, significherebbe più di un milione di elettori)”.

Una previsione che per i ricorrenti comporta una “irragionevole compressione del diritto di voto”. Un altro aspetto riguarda “l’illegittimità della contestuale candidatura in un collegio uninominale e in uno o più collegi plurinominali”, che “svilisce la competizione elettorale, in violazione del principio del voto diretto, come tutelato dagli artt. 48, 56 e 58 Costituzione”: “potrebbe aversi un risultato del tutto paradossale: un candidato (magari grandemente) sconfitto nel collegio uninominale, su cui quindi il corpo elettorale si è espresso negativamente che, ‘uscito dalla porta, rientra dalla finestra’ del collegio plurinominale”.

Altre criticità vengono rilevate sulla applicazione delle stesse soglie di sbarramento sia alla Camera che al Senato, sulle liste bloccate, sul divieto di voto disgiunto.

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